Superbonus 110%. DL 77/2021 semplificazioni e ampliamento degli interventi

Per favorire l’efficientamento energetico degli edifici, questo decreto-legge semplifica le procedure per l’accesso al Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio. Tre sono le novità principali:

  • ampliamento dei beneficiari della maxi-detrazione,
  • CILA,
  • rimozione delle barriere architettoniche.

Ampliamento dei beneficiari

Possono accedere al Superbonus  gli immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, quindi case di cura, agli ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti. Rimangono esclusi alberghi e pensioni.

CILA

Il comma 13ter è stato integralmente sostituito con il testo che segue, allo scopo di semplificare la documentazione necessaria:

“Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  1.  mancata presentazione della CILA;
  2.  interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3.  assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
  4.  non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”

Barriere architettoniche

Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche diventano trainati anche dal sismabonus. Alla fine del comma 4 è inserito il testo che segue:

“Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione”;

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