E’ obbligatorio l’invio telematico all’ENEA della documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
La mancata dichiarazione non toglie il diritto a ricevere le detrazioni, ma comporterà delle sanzioni, la cui entità non è stata ancora fissata.
Ma devo proprio farlo io?
La Legge non attribuisce obbligo a una figura specifica, ma, in considerazione del taglio tecnico delle informazioni da invia ad ENEA, è evidente che l’onere ricade sugli impiantisti.
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Informazioni dettagliate
La legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2018, di trasmettere all’Enea alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 fissata al 50%. L’invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni), sempre se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, seppure ammessi alla detrazione per ristrutturazioni edilizie, non comportano risparmio energetico.
Con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019
“l’Agenzia delle Entrate, condividendo un parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, chiarisce che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.”