La Regione Lombardia, con il D.g.r. 18 settembre 2017 – n. X/7095 “Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in
attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (PRIA) e dell’accordo di programma di bacino Padano 2017”, ha varato norme limitativa sull’utilizzo degli impianti a biomassa.Il provvedimento dispone:
9. il divieto della nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive
inferiori a quelle individuate nella «Tabella 1. Classificazione ambientale dei generatori di calore», dell’allegato 2 alla d.g.r.
5656 del 3 ottobre 2016 per le seguenti classi di appartenenza:
• «tre stelle», per i generatori che verranno installati dall’1.10.2018;
• «quattro stelle, per i generatori che verranno installati dall’1.1.2020;
10. di disporre che i generatori di calore alimentati da biomassa legnosa possano essere mantenuti in esercizio se aventi prestazioni emissive, individuate nella Tabella 1 di cui al punto precedente, non inferiori a quelle per le seguenti classi di appartenenza, verificabili secondo le indicazioni dettate in premessa per l’identificazione della classe di appartenenza:
• «due stelle», per i generatori che saranno in esercizio dall’1.10.2018;
• « tre stelle», per i generatori che saranno in esercizio dall’1.1.2020;
11. di disporre che dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, sia consentito solo l’utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte
V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte
di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione
pertinente da parte dell’utilizzatore;
12. di integrare l’allegato alla dgr n. 3868 del 17 luglio 2015, denominato «DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – Aggiornamento della disciplina regionale», prevedendo, tra le disposizioni regionali che prevalgonosu quanto previsto nel d.lgs. 192/2005 e nei relativi decreti attuativi, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.g.r. n. 2605/11;
13. di prevedere che la disposizione di cui al punto 12 sia applicabile anche nell’ipotesi di ristrutturazione rilevante degli edifici,
come definita all’art. 2, lett. m), del d.lgs. 28/2011;
14. di disporre di non incentivare gli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali
di prossima emanazione di utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all’efficientamento energetico, nel territorio regionale ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.G.R. n. 2605/11;
15. di prevedere la messa a disposizione alle Regioni del Bacino Padano, firmatarie dell’Accordo, il sistema informativo sviluppato
da Regione Lombardia finalizzato ad informare i cittadini e le istituzioni dei superamenti dei livelli di riferimento degli inquinanti e delle limitazioni attive;
16. di prevedere che gli ulteriori provvedimenti definiti nell’Accordo di Programma di bacino padano non ricompresi nella
presente deliberazione saranno oggetto di successivi provvedimenti attuativi specifici.