Il nuovo Decreto di recepimento del Regolamento UE 517/2014 sugli f-gas, che abroga il DPR 43/2012 attualmente in vigore, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed andrà ora al Consiglio di Stato che ha 60 giorni per formulare i pareri di merito e rimandare il testo alla Presidenza del Consiglio per poi passare alla firma del Capo dello Stato ed essere infine pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nello specifico le finalità del Decreto, che si compone di 24 articoli, sono indicate all’articolo 1 e consistono:
– nell’ individuazioni delle autorità competenti di cui al Regolamento (UE) 517/2014;
– nell’individuazione degli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dell’accuratezza dei dati di cui al Regolamento (UE) 517/2014;
– nell’implementazione del registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito con il DPR n. 43/2012;
– nella costituzione e gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alla vendita di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che contengono tali gas;
– nell’individuazione di sistemi di comunicazione dell’informazioni sulle emissioni di F-gas;
– nella promozione dello sviluppo di regimi di responsabilità del produttore per il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra;
– nell’adeguamento del sistema di certificazione istituito con il DPR n. 43/2012.
Nel “nuovo” DPR sono contenute disposizioni, come quella relativa alla cancellazione automatica dal Registro per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi di iscrizione al Registro stesso.
Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento UE 517/2014 tra le attività soggette a certificazione vengono inserite anche quelle di “smantellamento” e quelle svolte su “celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero”. Nel testo del decreto è chiarito che i certificati già emessi restano validi sino a scadenza e si considerano conformi al Regolamento 2015/2067 che ha sostituito il Regolamento 303/2008.
La loro efficacia potrà essere estesa alle attività su celle frigo di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti f-gas a condizione però che l’organismo di certificazione rilasci una ulteriore certificazione integrativa.
Una delle novità più importanti è l’istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati gestita, così come il Registro telematico, dalle Camere di Commercio alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse; si tratta di modalità richieste dalle associazioni di categoria per meglio “tracciare” gli f-gas e le attività di chi installa impianti che li contengono. Il problema è che per la gestione e tenuta della Banca Dati e per il Registro telematico, persone ed imprese certificate dovranno versare alla CCIAA competente dei diritti di segreteria.
“A nostro avviso – commenta Guido Pesaro, Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti – nel far gestire il Registro dei gas alle Camere di Commercio, il Ministero dell’Ambiente sta delegando ad un ente terzo un proprio compito specifico. Non si può pertanto pretendere che un servizio che dovrebbe essere pubblico e gratuito sia trasformato a pagamento. Un aspetto invece positivo – prosegue Pesaro – è che, accogliendo le richieste di CNA Installazione Impianti, il termine per la comunicazione delle informazioni alla Banca Dati è stato fissato in 30 giorni, invece dei 5 originariamente previsti nella bozza di DPR sottoposta all’attenzione delle associazioni di categoria”.