L’amministratore di condominio potrà partecipare a una mediazione anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea. È questa l’importante novità della riforma Cartabia della giustizia che riguarda il condominio. La nuova normativa così prescrive:
“L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.
Quindi, l’assemblea di condominio dovrà essere convocata solo nella fase finale della mediazione per deliberare se approvare o meno l’accordo raggiunto autonomamente dall’amministratore con la controparte.
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