Il CNPI ha chiarito le novità in vigore dall’1 gennaio 2017 per la formazione continua dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Le disposizioni contenute nel nuovo regolamento, in seguono tre direttrici: verifiche sui crediti quinquennali e non più su ogni anno formativo, riconoscimento per l’apprendimento informale collegato allo svolgimento dell’attività professionale, validazione della certificazione delle competenze.
Dal 1° gennaio 2017 sono in vigore le norme sulla formazione continua dei periti industriali di cui al Regolamento aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13/2016.
Le nuove disposizioni, consentono il riconoscimento di nuove modalità formative che devono essere gestite e valutate dagli organismi territoriali.Ci si riferisce in particolare:
- certificazione delle competenze
- apprendimento informale
La certificazione delle competenze è un sistema di valutazione complessivo di conoscenze, abilità e saperi che è rilasciata da organismi allo scopo abilitati alla valutazione e certificazione. Ai sensi del D.lgs. n. 13 del 16.01.2013 i soggetti abilitati ad erogare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono i così detti “enti titolati” e cioè soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accredidati dall’Ente Pubblico titolare. Compito dell’organismo territoriale è la valutazione dell’attinenza delle competenze rispetto all’attività professionale (coerenza), nonché l’attribuzione dei CFP previsti (max 75 CFP nel quinquennio).
Il nuovo Regolamento per la formazione continua dei periti industriali, affronta anche due casi specifici:
- la riduzione dell’impegno formativo (40 CFP in 5 anni) per il professionista in attività che ha superato il 65° anno di età è applicata automaticamente al compimento del 65° anno.
- L’esenzione temporanea prevista all’art.8 comma 2 del Regolamento comporta l’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa professionale. L’esenzione temporanea comporta la riduzione del debito formativo.
L’ art.8 comma 4 del Regolamento prevede: “L’esonero dall’obbligo dell’impegno formativo può essere stabilito dall’OT su richiesta del professionista, se iscritto all’albo di più ordini professionali, che scelga di osservare l’obbligo imposto da un ordine professionale diverso”. Tale esonero deve intendersi per l’iscrizione in più Albi Professionali nel medesimo settore di specializzazione. L’esonero non è consentito nel caso di iscrizione in altro Albo in un settore di diversa specializzazione. In questo caso può essere riconosciuta la formazione svolta per l’aggiornamento dell’altra professione, ove compatibile con il settore professionale del perito industriale.