A causa del prorogarsi dell’emergenza nazionale “CORONA VIRUS”, in deroga alla scadenza, originariamente prevista per il 31 marzo 2020, per la trasmissione dei risparmi di energia conseguiti dai soggetti obbligati alle diagnosi energetiche da inviare all’ENEA, come comunica ufficialmente il Ministero dello Sviluppo Economico, tale termine è stato prorogato al 22 maggio 2020. Ricordiamo che (ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del d.lgs. n. 102/2014) tra i soggetti interessati e obbligati per legge, ricadono le grandi aziende, le attività produttive cosiddette “energivore” e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Da ultimo, a tale iniziativa può partecipare volontariamente qualsiasi altro tipo d’impresa.
Tra le cosiddette “grandi aziende” rientrano le realtà con più di 250 dipendenti e con un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
Mentre le attività produttive “energivore” sono da considerarsi quelle caratterizzate da:
- un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh
- un’iscrizione negli elenchi della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA)
- un codice NACE prevalente compreso negli allegati 3 e 5 delle Linee guida dell’Unione Europea