L’amministratore giudiziario e la possibilità di stare in giudizio

il Tar Liguria, sez. II, con la sentenza 428 del 29/ 06/ 2020, ha chiarito che solo l’autorizzazione del giudice delegato consente di stare in giudizio a una società in amministrazione controllata:

La stessa società ricorrente espone di essere sottoposta ad amministrazione giudiziaria, circostanza che rende applicabile l’art. 40, co. 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui «l’amministratore giudiziario non può stare in giudizio […] senza autorizzazione scritta del giudice delegato». Per le aziende oggetto della misura di prevenzione patrimoniale, dunque, la capacità di stare in giudizio – che rappresenta un presupposto processuale, la sua assenza è rilevabile d’ufficio e osta a una pronuncia sul merito – spetta all’amministratore giudiziario invece che al legale rappresentante e a tal fine è comunque necessaria anche l’autorizzazione del giudice delegato (in questi termini si v., nella giurisprudenza civile, Cass. civ., sez. I, sent. n. 21240 del 2011).

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