Con la risoluzione 9/E del 20 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che I contribuenti che effettuano una spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti possono fruire delle relative detrazioni d’imposta previste dalle norme agevolative anche se sostengono l’onere mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato – in base alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 11 del 2010 e d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) – a prestare servizi di pagamento, tra i quali l’esecuzione di bonifici.
Specularmente, il ricevimento da parte di detto Istituto di un ordine di accredito di bonifico recante il riferimento alle agevolazioni fiscali comporta l’obbligo di assolvere gli adempimenti afferenti il versamento delle ritenute di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 e di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d’imposta. Ciò malgrado il richiamato articolo 25 – statuente l’obbligo della ritenuta – si riferisca alle sole ‘banche’ e ‘Poste Italiane’. In entrambi i casi – sia di bonifico tratto, che destinato all’accredito su di un conto acceso presso l’Istituto di pagamento – il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede inoltre l’adesione dell’Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF.
La Risoluzione 9/E del 20 gennaio 2017 dell’Agenzia delle Entrate precisa che l’utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l’accesso alle detrazioni deve essere in via di principio riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento. Specularmente, laddove l’Istituto di pagamento riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali, il riconoscimento delle detrazioni è subordinato all’assolvimento da parte di detto operatore degli adempimenti stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione facenti capo al sostituto d’imposta. Si osserva difatti che l’Istituto che riceve l’ordine di accredito assume tale qualifica per effetto dell’obbligo di effettuare la ritenuta di cui all’articolo 25 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78.
In entrambi i casi – sia di bonifico tratto, che destinato all’accredito su di un conto acceso presso un istituto di pagamento – l’accesso alle detrazioni da parte degli ordinanti i bonifici richiede la previa adesione dell’Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, poiché funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (obbligo posto dall’art. 3 del D.M. n. 41 del 1998). Per ciò che concerne quest’ultimo profilo, si fa presente che dalla copia del modulo di adesione alla convenzione con Equitalia di uno degli istituti di pagamento rappresentati dall’istante (prodotta con l’istanza) risulta l’accesso di tale istituto – già sostituto d’imposta per altri fini – alla predetta Rete Nazionale Interbancaria.
Da informazioni acquisite da Equitalia, il predetto modulo di adesione ha abilitato l’Istituto di pagamento aderente alla trasmissione dei dati relativi ai bonifici, ed un primo flusso di dati è stato trasmesso (come documentato anche dall’istante nell’allegato nr. 4) in data 12 febbraio 2016 e correttamente acquisito. Lo stesso istituto di pagamento ha documentato l’effettuazione delle ritenute di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010 in sede di accredito dei bonifici in favore dei beneficiari, nonché la certificazione di alcune mediante la trasmissione del mod. 770/2015 semplificato (all. 3 e 4 ). Il rispetto dei richiamati adempimenti da parte dell’Istituto di pagamento consente all’ordinante il bonifico di fruire della detrazione spettante per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica degli edifici.
Il testo integrale della Risoluzione 9/E può essere letto sul sito dell’Agenzia delle Entrate.