Informazioni sulla detrazione IVA per l’acquisto di case in classe energetica A e B sono state divulgate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7 del 4 aprile 2017.
Le disposizioni generali sulla detrazione IVA per acquisto di case in classe energetica A e B
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.
Ai fini della detrazione è necessario che:
– sia acquistato, direttamente dall’impresa costruttrice, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, un immobile nuovo. Si intende tale quello venduto dall’impresa costruttrice del medesimo senza che sia intervenuto un acquisto intermedio. La detrazione spetta, anche, per l’acquisto di un appartamento che l’impresa costruttrice cedente aveva precedentemente concesso in locazione (Circolare 08.04.2016, n. 12, punto 7.1). La detrazione non spetta nel caso in cui l’immobile venga acquisito per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non attraverso un atto di compravendita;
– l’immobile sia a destinazione residenziale e di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti. Il beneficio, pertanto, non è limitato all’acquisto dell’abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso.
Il beneficio riguarda anche la pertinenza, a condizione che l’acquisto di quest’ultima avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (Circolare 18.05.2016 n. 20/E, risposta 10.1).
La circolare, che contiene anche indicazioni sul trattamento fiscale delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e può essere scaricata o cunsultata dal sito dell’Agenzia delle Entrate.