Il documento descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni, ai sensi del d.m. 11 aprile 2011.
Si tenga presente che è solo con il recepimento della
Direttiva PED (d.lgs. 93/2000) che la normativa italiana inizia a
considerare le tutabioni alla stessa stregua delle altre attrezzature a
pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti
essenziali della PED. Per quanto riguarda il regime delle verifiche (di
installazione e di esercizio) che le tubazioni devono subire, esso è
stato introdotto con il d.m. 329/04, rivolto agli utilizzatori, e
ripreso tal quale dal d.lgs. 81/08 nel suo Allegato VII. Le modalità di
effettuazione di tali verifiche sono disciplinate dal d.m. 11 aprile
2011 che, con il suo art. 6, conferma le disposizioni del d.m. 329/04.
Si tenga presente che è solo con il recepimento della Direttiva PED (d.lgs. 93/2000) che la normativa italiana inizia a considerare le tutabioni alla stessa stregua delle altre attrezzature a pressione, imponendo che vengano fabbricate nel rispetto dei requisiti essenziali della PED. Per quanto riguarda il regime delle verifiche (di installazione e di esercizio) che le tubazioni devono subire, esso è stato introdotto con il d.m. 329/04, rivolto agli utilizzatori, e ripreso tal quale dal d.lgs. 81/08 nel suo Allegato VII. Le modalità di effettuazione di tali verifiche sono disciplinate dal d.m. 11 aprile 2011 che, con il suo art. 6, conferma le disposizioni del d.m. 329/04.