Il provvedimento sull’energia messo a punto dal governo Draghi, per far fronte all’emergenza determinata dal conflitto in Ucraina contiene delle importanti novità riguardanti l’autoconsumo di energia rinnovabile.
In particolare.
“Al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: « 2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso: 2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unita’ di produzione e dell’unita’ di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unita’ di consumo, se interrata, e’ autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1); 2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore »;
E’ importante sottolineare il nuovo limite di 10 km che amplia la possibilità di creare comunità energetiche sempre più grandi.