Il Tribunale di Napoli ha esaminato la questione degli obblighi del custode giudiziario quando dal bene possano originarsi situazioni di pericolo, escludendo che su di lui gravi l’obbligo di anticipare le spese necessario per eliminare il pericolo, che rimango in carico al debitore.
“Il creditore (ai sensi dell’art. 2910 CC), ha il diritto di sottoporre ad esecuzione i beni del debitore nello stato in cui si trovano senza essere tenuto a sopportare alcun onere economico per la previa esecuzione di opere finalizzate a salvaguardarne l’integrità o il valore di realizzo; e ciò anche quando il bene, proprio per le condizioni in cui si trova, è fonte di pericolo per la pubblica o privata incolumità”; quindi “l’attività del custode deve intendersi limitata agli atti di ordinaria amministrazione e di gestione passiva degli immobili staggiti, di cui è tipica manifestazione l’accantonamento di eventuali frutti ai fini del soddisfacimento della pretesa azionata in via esecutiva”. (Ordinanza Trib. Napoli, giudice Mariarosaria Stanzione, 5 marzo 2021)
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