Materiali isolanti per l’ecobonus 110%. Un chiarimento da ENEA

Fra le tante criticita del bonus 110% vi è anche quella della adeguatezza dei materiali isolanti. ENEA ha appena pubblicato un chiarimento che riproduciamo integralmente:

“Giungono, in questi giorni in numero crescente, richieste di chiarimenti in merito all’idoneità dei prodotti per l’isolamento termico.In tal senso precisiamo che per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus bisogna rispettare i requisiti tecnici richiesti dal decreto 26/06/2015 “requisiti mnimi” e dal decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010. In particolare, questi decreti, per gli elementi edilizi opachi, pongono dei limiti sui valori delle trasmittanze in funzione delle zone climatiche. Il valore della trasmittanza dell’elemento edilizio si calcola secondo la norma UNI EN ISO 6946.I valori della conducibilità termica o della resistenza termica dei materiali, da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate dal produttore.I prodotti da costruzione devono essere messi in commercio nell’osservanza del Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011 e del D.lgs 106/2017. Il regolamento 305/2011, quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, prevede la dichiarazione di prestazione e la marcatura CE. La dichiarazione di prestazione deve essere conforme al modello riportato nell’allegato 3 dello stesso regolamento 305 come modificato dal regolamento (UE) N. 574/2014.La norma di riferimento per questi materiali è laUNI EN ISO 10456:2008, espressamente citata nell’allegato 2 del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, che indica i procedimenti per la determinazione dei valori tecnici dichiarati e richiama le pertinenti norme per l’esecuzione delle misure. La norma UNIEN ISO 10456:2008 per valori di conducibilitàλ ≤ 0,08 W/(mK) prevede l’arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale.In ogni caso vige ancora in Italia il DM 2 aprile 1998 che prescrive, nei casi in cui nella denominazione di vendita, nell’etichetta, o nella pubblicità sia fatto esplicito riferimento alle caratteristiche e prestazioni energetiche, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l’acquirente a ritenere il prodotto destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia, che le prestazioni energetiche vengano determinate mediante prove effettuate presso un laboratorio o certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei Paesi membri della Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla regole e norme tecniche emesse dagli organismi di normazione.”

Fonte: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/send/49-avvisi-detrazioni/423-chiarimento-sui-materiali-isolanti.html

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