Il decreto che ripristina la Responsabilità solidale del committente negli appalti, già approvato dalla Camera, diventa definitivo. Il provvedimento passa infatti al Senato con 140 sì, 49 no, 31 astenuti.
Riportiamo l’articolo 3 del decreto che disciplina la materia.
Art. 3
(Responsabilità solidale del committente negli appalti)
1. All’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. La responsabilità solidale del presente comma si applica fino a concorrenza del debito del committente verso l’appaltatore. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Ai fini dell’esercizio della responsabilità di cui al comma 2, l’azione di recupero, a pena di sua nullità, deve essere avviata e condotta nei confronti sia del datore di lavoro appaltatore o subappaltatore che del committente. Al committente è riconosciuta specifica legittimazione ad intervenire, sia nelle azioni giudiziarie che nelle azioni amministrative.
2-ter. Il committente può assumere verso il creditore il debito oggetto della responsabilità solidale e compensare, con effetto liberatorio, tale debito con il credito derivante dal corrispettivo di appalto o subappalto. Nei casi previsti nel periodo precedente, qualora sia accertata l’infondatezza totale o parziale del debito oggetto di responsabilità solidale, l’appaltatore e il subappaltatore hanno diritto alla restituzione del credito da parte del terzo entro trenta giorni dall’accertamento amministrativo o giudiziale. In caso di ritardata restituzione del credito si applicano gli interessi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2-quater. La responsabilità solidale viene meno se il committente, per ciascun mese di durata dell’appalto, adempie a specifici obblighi di controllo e di verifica documentale prescritti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore.”