Dal 2 gennaio 2018 entra in vigore il Decreto 7 novembre 2017, n. 186, che stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili.
Possono essere oggetto di certificazione ambientale diverse categorie di generatori di calore:
a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 – inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
b) caminetti aperti: UNI EN 13229 – inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
c) stufe a legna: UNI EN 13240 – stufe a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 – apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi – requisiti e metodi di prova;
e) cucine a legna: UNI EN 12815 – termocucine a combustibile solido – requisiti e metodi di prova;
f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 – caldaie per riscaldamento – parte 5: caldaie per combustibili solidi, con alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale fino a 500 kW – terminologia, requisiti, prove e marcatura;
g) stufe, inserti e cucine a pellet – termostufe: UNI EN 14785 – apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno – requisiti e metodi di prova.
La procedura di cui al decreto prevede la richiesta da parte del produttore a un organismo notificato della certificazione ambientale del generatore di calore. L’organismo notificato effettua le prove secondo i metodi di riferimento (specifiche e norme tecniche), rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta.