E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 , n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”
Il regolamento disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo. Un testo unico, coordinato e coerente, che riguarda tutte le tipologie di cantiere e che finalmente semplifica in modo significativo le diverse e spesso disomogenee normative vigenti fino ad oggi, pienamente allineato anche con l’evoluzione della normativa europea.
“Questo provvedimento – spiega il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – è un passo in avanti fondamentale nella nostra visione di sviluppo sostenibile: quella dell’economia circolare, quella in cui le performance ambientali e la competitività del Paese viaggiano di pari passo. Con una disciplina più semplice e più chiara – afferma il ministro – abbiamo disciplinato in modo organico tutta la materia, evitando che le imprese, in preda ad incertezze normative e col rischio di interminabili trafile burocratiche che oggi durano anche fino a due anni, considerino ogni terra e roccia da scavo come un rifiuto e non come sottoprodotto”. “Grazie a questo testo – prosegue Galletti – otteniamo tanti risultati insieme: miglioriamo la tutela delle risorse naturali grazie al minore smaltimento in discarica e al minor utilizzo di materiale di cava, ma allo stesso tempo diamo più forza alle aziende che operano nel rispetto dell’ambiente con lavori nei cantieri più veloci e potenziali minori costi derivanti dall’approvvigionamento di materia prima. Una bella novità a lungo attesa dagli operatori – conclude Galletti – che riguarderà secondo le nostre stime oltre 150 mila imprese di ogni dimensione”.
Il decreto ha come oggetto la gestione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti per tutti i cantieri, la disciplina del deposito temporaneo di quelle considerate come rifiuto, la gestione nei siti oggetto di bonifica. Tra i più importanti elementi di semplificazione c’è l’eliminazione delle autorizzazioni preventive attraverso la previsione di un modello di controllo ‘ex post’, con l’autocertificazione e il rafforzamento del sistema dei controlli. In particolare, viene prevista una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfino i requisiti nazionali ed europei per essere qualificate come sottoprodotti. Fin dalla fase di predisposizione del piano di utilizzo, si prevede che i soggetti pubblici e privati possano confrontarsi con le Agenzie ambientali regionali e provinciali per le preliminari verifiche istruttorie e tecniche, anticipando lo svolgimento dei controlli di legge. Vengono poi unificati e semplificati gli adempimenti per il trasporto fuori dal sito ed eliminato l’obbligo di comunicare preventivamente all’autorità competente ogni trasporto di terre e rocce qualificate come sottoprodotto nei grandi cantieri, oltre che reso più semplice il sistema generale delle comunicazioni. E’ infine contenuta nel decreto una disciplina specifica per il deposito di rifiuti, mentre per le aree oggetto di bonifica sono individuate procedure uniche per gli scavi come per la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare. L’introduzione delle semplificazioni è bilanciata da un rafforzamento del sistema dei controlli, che prevedono misure dirette a superare anche eventuali casi di inerzia da parte delle Amministrazioni. I maggiori controlli affidati alle Agenzie ambientali e alle autorità competenti verranno coperti mediante un tariffario nazionale da applicare ai proponenti, individuando un costo minimo e proporzionale ai volumi delle terre e rocce da scavo.